Regolamento sui diritti tv e pubblicitari, il chiarimento della Fib
In considerazione di alcune segnalazioni di chiarimento pervenute alla scrivente in merito alla news federale sui diritti televisivi e pubblicitari si specifica quanto segue:
La FIB, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 21 della Costituzione e dalle leggi vigenti in materia sportiva sulla tutela dell’esercizio del diritto di cronaca e di immagine dei propri eventi, detiene in esclusiva i diritti di diffusione e comunicazione delle immagini prodotte dall’intera attività sportiva federale ufficiale con particolare riferimento ai campionati nazionali a squadre.
L’esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con commento radiofonico in diretta delle stesse.
Tale esclusiva riguarda sia la tecnologia e/o rete di comunicazione elettronica e/o modalità streaming, multicasting ora noti o da inventare, dal segnale per la ricezione dell’evento su qualsiasi apparecchio (televisione, schermo, e comunque un apparecchio adatto alla ricezione di un segnale audio video), secondo un palinsesto federale.
A tale proposito compete in esclusiva alla FIB la negoziazione di separati accordi con i singoli operatori dei mezzi di comunicazione aventi ad oggetto i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico delle gare federali, con ogni mezzo e in ogni formato.
Ad ogni buon conto, nelle more della definizione del regolamento che disciplinerà gli accordi afferenti la creazione della rete per la Web TV, anche allo scopo di non disperdere il patrimonio comunicazionale riferito al nostro volontariato in linea con le finalità federali, si dispone quanto segue:
- Le società sportive partecipanti all’evento/manifestazione, al momento esclusivamente Campionati a squadre di serie e promozionali per tutte le specialità, previa espressa autorizzazione da parte degli uffici Federali, potranno diffondere gratuitamente le immagini dello stesso e concedere spazi pubblicitari a pagamento avente per oggetto categorie merceologiche non concorrenziali con gli sponsor federali;
- I tesserati alla FIB, previa espressa autorizzazione da parte degli uffici Federali, potranno diffondere meramente le immagini dell’evento/manifestazione senza concedere spazi pubblicitari a pagamento e senza attività di sponsorizzazione. Pertanto trattasi di una semplice attività amatoriale connessa con le finalità federali di sviluppo della sua immagine. Per lo sfruttamento degli spazi pubblicitari e per l’attività di sponsorizzazione detti tesserati dovranno corrispondere alla FIB, previa autorizzazione, un importo da stabilire di volta in volta, in ogni caso ridotto rispetto a quello previsto al punto 3;
- Le persone fisiche o giuridiche non tesserate alla FIB, previa espressa autorizzazione da parte degli uffici Federali, a fronte di un pagamento di una somma, da stabilire di volta in volta, potranno diffondere le immagini dello stesso e concedere spazi pubblicitari a pagamento avente per oggetto categorie merceologiche non concorrenziali con gli sponsor federali;
Tali provvisorie disposizioni si rendono necessarie sia per predisporre una mappatura generale in materia, sia per disincentivare l’azione di terzi aventi interessi commerciali propri non in linea con la mission della FIB.
Sarà cura della FIB emanare quanto prima, in prossimità della completa predisposizione della Web TV, disposizioni più specifiche e correlate ai primi esiti dell’importante azione di comunicazione.