La Riforma dello Sport: la disciplina sui premi
La Riforma dello Sport al comma 6 quater dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2021, introduce una importante novità per quello che riguarda il trattamento dei premi.
Il testo è il seguente: "Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Quindi le somme versate agli atleti e ai tecnici (nell'area del dilettantismo) a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive dalle ASD e SSD sono inquadrate nella casistica del secondo comma dell'art. 30 del DPR 600/73.
Vediamo cosa significa questo inquadramento.
In pratica i premi erogati, a far data dal 1° luglio 2023, dalle ASD / SSD ad atleti e tecnici (tesserati) saranno soggetti ad una ritenuta del 20%.
L'importo della ritenuta (anche cumulativamente se in una gara sono stati erogati più premi) andrà versato dalla ASD/SSD, entro il 16 del mese successivo all'erogazione, utilizzando il modello F24 e il codice tributo 1047.
L'ASD/SSD dovrà poi presentare il modello 770, compilando il quadro SH - Progetto G, con i dati complessivi dei premi erogati e le ritenute versate nell'anno.
Questa ritenuta ha due caratteristiche:
1) E' una ritenuta con facoltà di rivalsa. vuol dire che l'ASD/SSD può decidere di erogare il premio per intero e versare poi a proprio carico la ritenuta, in questo caso un premio di Euro 100 'costerà' all'ASD/SSD Euro 120, oppure, caso più comune, erogare un premio netto di Euro 80, trattendendo Euro 20, che poi verserà, con un 'costo' finale di Euro 100;
2) E' una ritenuta alla fonte a titoli d'imposta: vuol dire che il percettore del premio non dovrà 'dichiarare' il premio ricevuto, che quindi non si sommerà agli altri suoi redditi. Ciò a netto vantaggio direttamente degli atleti percettori del premio in denaro.
Si precisa, per ultimo, che tale ritenuta si applicherebbe anche su beni diversi dal denaro. Ma su tale punto ed altri stiamo chiedendo chiarimenti agli uffici competenti.