Disposizioni attuative FIB del DPCM del 22 luglio: green pass obbligatorio per accedere ai bocciodromi al chiuso
Il decreto del 22 luglio ha definito l’ambito di applicazione del cosiddetto “Green Pass” altrimenti detto “Certificazione verde COVID-19”, certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code per verificarne autenticità e validità. Il Green Pass è richiesto in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione". Dal 6 agosto servirà, inoltre, per accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive limitatamente alle attività al chiuso, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.
Il Green Pass viene rilasciato:
1. dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore).
Premesso quanto sopra, in ottemperanza alle indicazioni governative, si rendono note le disposizioni attuative della FIB relativamente all’utilizzo del Green Pass durante le attività federali e sociali:
Fermo restando quanto già previsto dalle precedenti previsioni vigenti di legge e dalle disposizioni federali, è fatto obbligo presentare il Green Pass per accedere in tutti circoli/bocciodromi/impianti sportivi ed i pertinenti locali (bar, ristoranti, spogliatoi, servizi igienici, etc.). L’obbligo è da ritenersi esteso a tutte le persone che intendono accedere nei luoghi al chiuso (addetti ai lavori, soci, giocatori, pubblico, avventori occasionali, etc.). Per ciò che attiene l’affluenza di pubblico si rimanda alla ns. precedente comunicazione sulle disposizioni federali in materia. Per ciò che concerne l’attività all’aperto si rimanda alle norme sanitarie in vigore.
Sino a nuove disposizioni in merito sono considerarsi parimenti valide le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione verde.
Coordinatore CTU
Vice Presidente Vicario
F.to Moreno Rosati