Disposizioni sull’attività sportiva federale in seguito all’emanazione da parte del Governo del DPCM del 24/10/2020
Disposizioni sull'attività sportiva federale a seguito ultimo DPCM
Disposizioni sull’attività sportiva federale in seguito all’emanazione da parte del Governo del DPCM del 24/10/2020:
Con la presente si comunica che, in ottemperanza del DPCM del 24 ottobre 2020 recante nuove disposizioni volte a contenere il diffondersi dell’epidemia da Covid19 sull’intero territorio nazionale, il Consiglio Federale, con deliberazione del 25/10/2020, ha individuato le gare di interesse nazionale nelle competizioni, festive e prefestive, cosiddette “gare provinciali”, “gare regionali” e “gare nazionali”, inserite nel calendario ufficiale federale, fatta eccezione per le cosiddette “gare serali”, che sono sospese.
Nello specifico, si precisa che:
- È consentito lo svolgimento, nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti e dei protocolli emanati dalla FIB, delle gare, festive e prefestive, cosiddette provinciali, regionali e nazionali utili a conseguire punteggi necessari alla compilazione di classifiche, in relazione al fatto che alle stesse possono partecipare atleti di altre province e regioni. Tali gare, da disputarsi soltanto nelle specialità individuale e coppia, si svolgeranno esclusivamente a porte chiuse (assenza di pubblico).
- Sono consentite altresì le sessioni di allenamento, finalizzate all’attività di cui sopra, degli atleti dello sport delle bocce a porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati dalla FIB e di tutte le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in materia di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid19.
- Si fa presente che, nel rispetto del DPCM del 24/10/2020, l’uso della mascherina non si rende obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.
- È sospesa qualsiasi attività sociale, promozionale, amatoriale e sperimentale, non autorizzata dalla FIB.
- Si comunica infine che presso gli impianti delle ASD/SSD affiliate alla FIB, ove insistano dei locali adibiti a punti di ristoro, l’attività degli stessi dovrebbe essere sospesa alle ore 18.00 salvo diversa indicazione delle autorità locali, mentre l’attività di allenamento e/o sportiva, regolarmente autorizzata, si potrà protrarre fino al completamento del relativo programma di gare/allenamenti.