Chiarimenti sul DL 36/2021: Trattamento fiscale dei premi sportivi
Monza: 30 Marzo 2025
Abbiamo ricevuto molte domande sul comportamento da tenere relativamente alle disposizioni che riguardano la tassazione sulle vincite erogate nelle gare. Con l’aiuto del nostro CR Villa Alfio, di alcuni commercialisti e sulla documentazione disponibile in rete abbiamo cercato di fare un po’ di chiarezza. Obiettivo di questo articolo è dunque cercare di spiegare nel modo, speriamo più esauriente possibile, anche attraverso esempi cosa dice la legge in modo che tutti gli attori (Società e giocatori) abbiano ben chiaro il quadro normativo. Dopodiché ognuno è libero di fare le scelte che ritiene più opportune.
Il documento e' diviso nelle seguenti sezioni:
1. La normativa di riferimento
2. Sintesi di quanto espresso nelle norme
3. Comportamenti e obblighi fiscali della Societa' organizzatrice
4. Oneri, doveri e diritti dei giocatori
5. Domande e risposte: Esempi di applicazione delle norme
La Normativa di riferimento
La normativa di riferimento sui premi sportivi per atleti e tecnici dilettanti è contenuta nell’art. 36, comma 6-quater del D.Lgs. 36/2021, che rinvia alle disposizioni dell’art. 30, comma 2 del D.P.R. 600/1973.
Dunque abbiamo a che fare con due leggi:
- 36 comma 6 quater del DL 36/2021
- 30 comma 2 del DPR 600/1973
Art.36 comma 6 quater del DL 36/2021
6-quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.Art.30 comma 2 del DPR 600/1973
Art.30 comma 2 del DPR 600/1973
I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi sono soggetti a una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte.…
L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso.
Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile, rispetto al primo, di un importo pari all'imposta, gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro…
Sintesi delle norme di riferimento
Di seguito si sintetizzano gli elementi piu' importanti contenuti nelle due leggi applicate al mondo delle bocce.
- - Qualunque premio (in natura, servizi o soldi) erogato ad atleti o società a seguito di una gara boccistica organizzata da una società affiliata alla FIB è soggetta alla ritenuta del 20%.
- - Nel caso di premi in natura erogati dalla Società ai giocatori, se la prima volesse rivalersi (cioè far pagare la ritenuta del 20% al giocatore) nei confronti dell’atleta, quest’ultimo ha la facoltà di chiedere un altro premio (concordato) il cui valore sia il più possibile prossimo al valore del premio in natura diminuito della ritenuta del 20%. La differenza tra i due premi e' conguagliata in denaro. (n.d.r. se non esiste un premio alternativo l’atleta ha la facoltà di richiedere una quantità di denaro pari al valore del premio in natura decurtato del 20%)
- - Sebbene non evidente però sembra implicito che le cosiddette gare amatoriali effettuate durante i vari periodi agosto, Natale ecc. organizzate non dalle bocciofile ma che si svolgono su campi di bocciofile associate alla FIB non siano soggetti a tale normativa. Ovviamente la gestione e l’autorizzazione di tale gare è un altro discorso e viene regolamentata secondo le attuali Disposizioni Tecniche
- - Rimane comunque un dubbio, eventualmente, su cosa è possibile definire premio sportivo e cosa no dal punto di vista del premio concreto, ovvero in denaro, in natura o in servizi. Sebbene qualunque oggetto sia valutabile alcuni commercialisti sono perplessi sul discorso che sempre si debba applicare la ritenuta su beni materiali. Per alcuni di questi avrebbe senso che la trattenuta del 20% fosse fatta solamente su oggetti che abbiano un possibile mercato. Esempio: una medaglia d’oro è rivendibile, un cesto ha tipicamente tutti prodotti rivendibili ma un trofeo o una targa non sono rivendibili e quindi non hanno un mercato associato.
Comportamenti e obblighi fiscali da parte della Societa' organizzatrice
In questa sezione vengono definite le procedure e le incombenze fiscali a carico della Societa' al fine di evitare contradditori con l’Agenzia delle Entrate quando si organizza una gara. In sintesi ogni Società dovra' avere una documentazione che attesti tutti i premi erogati agli atleti e a fronte di questi premi dovra' ottemperare alcuni obblighi fiscali.
Quindi una Societa':
- - Per ciascun premio, non in denaro, erogato dovrà avere un qualsiasi documento che ne attesti il costo o il valore commerciale. Esempio: nel caso di un cesto, di una medaglia potrei conservare lo scontrino del negozio, nel caso di un prodotto offerto da uno sponsor dovrei avere un qualcosa che ne attesti il valore commerciale.
- - Dovra' calcolare la somma dei premi erogati in denaro, natura e servizi che costituisce l’imponibile su cui calcolare la ritenuta del 20%. Esempio: valore cesti=300€, medaglia oro=600, montepremi=1000. L’imponibile totale è 1900€ (300+600+1000). Su questo totale va pagato il 20% e cioè 380€.
- - Prima del 16 del mese successivo al termine della gara attraverso il modulo F24, indicando come Codice il 1047 (vedi sotto), dovra' pagare l'importo (380€ nel caso sopra) dovuto
- - Dovra' far firmare a ogni giocatore ricevente un premio (in natura e/o monetario) una ricevuta attestante l’importo ricevuto. Nota: Non esiste un modello di riferimento sul formato della ricevuta. Ogni Societa' potra' adottare il modello che preferisce. Ad esempio potrebbe adottare il modello disponibile sul WSM. L'importante e' che sulla ricevuta compaiono l'importo lordo ricevuto dall'atleta, l'importo delle tasse e la firma dell'atleta stesso. Si veda gli esempi piu' avanti nella sezione "Domande e Risposte..."
- - Entro il 31 ottobre dovra' compilare il modello 770 relativo all’anno fiscale precedente. Cioè il modello 770 del 2025 considererà tutti i premi che sono stati erogati in gare nel 2024. In particolare deve essere compilato il Prospetto G del Quadro SH. Tale modello in genere viene redatto con l’aiuto di un consulente o di un CAF
- - Definire come ripartire il contributo per le tasse tra se stessa e il giocatore. Sia sui premi in denaro che su quelli in natura la Società ha la possibilità di rivalsa nei confronti del giocatore. Supponendo che al giocatore abbia ricevuto un premio complessivo di 100€. Su questo importo si dovranno pagare 20€ di tasse. La Società potra' decidere di accollarsi interamente o parzialmente le tasse dovute oppure scaricarle interamente sul giocatore. Nota importante!!!: Considerato che sui premi in natura il giocatore ha la possibilità, a sua volta, di rivalsa, si consiglia vivamente di non far pagare il 20% al giocatore per evitare che quest’ultimo rifiuti il bene materiale per avere come concambio l’equivalente in denaro.
Oneri, doveri e diritti dei giocatori
Il giocatore non ha nessun impegno fiscale. Deve solo firmare la ricevuta proposta dalla Società che attesta il valore dei premi ricevuti. Come nota, si ricorda quanto detto sopra e cioè che, nel caso di beni in natura, il giocatore ha la possibilità di rivalsa nei confronti della Società nel caso quest’ultima volesse tassare il bene. Quindi può rifiutare il bene in natura chiedendo un rimborso, per esempio, in denaro equivalente al valore del bene in natura meno le tasse dovute. I premi non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi del beneficiario e non incidono sulla soglia di reddito per essere considerati fiscalmente a carico. Tuttavia, ai fini ISEE, vanno dichiarati nel Quadro FC4 della DSU, poiché considerati redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
Domande e risposte: Esempi di applicazione delle norme
1. D: Ho organizzato una gara, che termina il 20 giugno, in cui i premi sono da tabella e solo al primo classificato assegno un BV di 100€. Quali sono le procedure che devo seguire per essere in regola?
2. D: Era meglio che non mettevo sul manifesto l'importo del BV?
Le procedure da seguire sono le seguenti (ai fini della gestione delle trattenute).
a) Calcoli tutti i premi da tabella (supponiamo siano 1000€) a cui aggiungi i buoni valore. Il totale (1100€) e' l'imponibile su cui si dovra' pagare il 20% di tasse pari a 220€.
b) A ogni giocatore a cui assegni un premio dovrai far firmare una ricevuta che attesti il premio ricevuto
c) Entro il 16 luglio dovrai effettuare il versamento delle tasse (220€) utilizzando il modello F24 e inserendo il codice 1047
d) Entro il 31 ottobre del 2026 dovrai, preferibilmente tramite CAF o un consulente, compilare il modello 770 che riassume la sintesi di tutte le tasse pagate per tutte le gare che hai organizzato nel corso dell'anno 2025.
e) Non cambia nulla se sul manifesto non c'e' il valore del BV. Eventualmente cambia solamente il modo di calcolare gli importi nelle ricevute. Cioè se ad esempio vuoi dare 100€ al giocatore dovrai mettere sul lordo dell’importo una cifra tale che decurtata del 20% dia 100 (cioè 100/0,8=125€)
3. D: Ma cosa uso per fare la ricevuta al giocatore?
Non esiste un formato standard di ricevuta. L'importante e' che sulla ricevuta compaiono tutti i dati necessari a non avere contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Piu' specificatamente e' sufficiente avere le generalita' minime del giocatore per risalire al giocatore stesso, la firma attestante il premio ricevuto e la quota di tasse da pagare. Di seguito fornisco due possibili modelli: uno che e' quello disponibile sul WSM e un altro, in forma tabellare, utilizzato per ridurre la documentazione da conservare. Aggiungo una nota. La voce "Netto a pagare" per comodita' di gestione e' la cifra lorda detratta dalle tasse. Non e' quello che percepisce effettivamente il giocatore. Mi spiego meglio. A un giocatore spettano 30€ lordi da tabella, quindi si devono pagare 6€ di tasse. La ricevuta vedra' come voce "Lordo":30€, "Tasse":6€ e "Netto":24€. Questo indipendentemente dal fatto che la Societa' decida di farsi carico interamente delle tasse (dando quindi 30€ al giocatore e pagando 6€ di tasse), oppure facendosi carico parzialmente (magari il 10% di tasse lo paga la Societa' e il 10% il giocatore) o trasferendo sul giocatore l'intero carico delle tasse (in questo caso l'atleta ricevera' 24€).
3. D: Ho fatto una gara in cui al 1° classificato ho dato un premio in denaro di 100€ secondo tabella e una medaglia d’oro del valore di 400€. Poiché la somma dei premi è 500€ ho trattenuto al giocatore 100€ (20% di 500€) ma quest’ultimo non vuole la medaglia e invece mi chiede un contributo in soldi. E’ corretto?
Il giocatore esercita correttamente il “diritto di rivalsa”. Se il giocatore non vuole la medaglia d’oro, questo bene in natura può essere sostituito da un altro bene in natura concordato precedentemente (n.d.r. Questo scenario sembra di difficile applicabilita' nel nostro ambito) il cui valore si avvicini al precedente. Eventuali differenze di valore saranno conguagliate in denaro. Esempio: supponiamo che il giocatore rifiuti la medaglia da 500€ ma accetti un cambio con una bicicletta del valore di 400€. In questo caso al giocatore sarà dato la bicicletta più 100€ in contanti e gli sara', eventualmente, poi trattenuta la somma di 100€ (n.d.r. crediamo che la soluzione migliore per le Società sia quella di farsi carico di tutte le tasse dovute sui beni in natura magari spendendo un po’ meno sugli stessi )
4. Ho organizzato una gara con premi in soldi e natura. In particolare al 1° classificato va un cesto che ho comprato a 70€, un buono benzina di 50€, una medaglia d’oro di 5gr di cui non ho ricevuta e 100€ in soldi. Come mi devo regolare per il pagamento delle tasse?
Per essere tranquilli da un punto di vista fiscale e' necessario avere anche una ricevuta o un documento che attesti il valore della medaglia ai fini di calcolare l'importo complessivo dei premi erogati. Supponendo che lo recuperi e la medaglia valga 500€, non devi far altro che calcolare l'importo dei beni complessivi erogati (70+50+500+100=720€) e su quello poi pagare l'F24 secondo le modalita' descritte nella 1^ domanda.
5. D: Ho ricevuto da uno sponsor gratuitamente alcuni beni (biciclette, cesti). Come mi devo comportare ai fini del calcolo delle tasse?
Viene confermato che il valore del premio in natura va quantificato in denaro e che su quella quantificazione l’ente sportivo è tenuto a versare la ritenuta del 20%.Non c’è nulla di non quantificabile a parte l’aria ad esempio, lo sponsor dovrà comunicarTi il valore, la bicicletta esempio, vale 500 euro. Se non te lo comunica, si stima.
6. D: Nella mia gara ho come premio di rappresentanza (cioè per la Società) prima classificata una medaglia d’oro. Va tassata anche quella?
Vale lo stesso. La norma vale anche per i premi erogati all’ente. La risposta è sempre nell’art. 30..
I premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917…
In questo caso, nella ricevuta che l’atleta firmerà, è opportuno includere anche il valore della medaglia. Esempio: supponiamo che la medaglia valga 500€ e al giocatore siano stati dato 200€ quale premio della gara. L’ammontare totale su cui calcolare le ritenute sarà di 700€ per una tassa pari a 140€. Quindi sulla ricevuta che il giocatore firmerà il lordo sarà pari a 700€, le tasse pari a 140€ e il netto pari a 560€, A questo discorso aggiungiamo un ulteriore commento riguardante se devono venire tassati anche i trofei/coppe di rappresentanza. Purtroppo la normativa non e' chiara (si veda quanto detto nella sezione "Sintesi delle Norme di riferimento"). Pero' l'intendimento e' quello che le coppe/trofei non debbano venire tassati in quanto non sono beni commerciabili.