In riferimento alla circolare del 3 agosto u.s. Prot. n° 430 riguardo l’approvazione del decreto legislativo, si comunica che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il testo finale del D.Lgs 36,37,38,39 e 40.

La norma prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformino i propri statuti entro il 31 dicembre 2023. 

Le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro (non si pagano i 200€) se adottate entro il 31/12/2023, ed hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

Per le società che avevano adottato lo statuto tipo fib, inviamo in allegato il testo aggiornato e revisionato con in giallo le integrazioni previste dalla riforma con la dicitura “Statuto Tipo aggiornato”.

A tal riguardo, la asd dovrà procedere alla convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci mettendo espressamente come punto all’ordine del giorno:

ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO

LEGISLATIVO N. 36/2021”

Modifica degli art. 2-13-22 dello statuto sociale

Una volta approvato il testo l’assemblea delibererà il nuovo statuto che dovrà essere depositato e registrato presso l’agenzia delle entrate competente territorialmente.

La copia dello statuto, debitamente registrato, dovrà essere inviata tramite e-mail al seguente indirizzo statuti@federbocce.it. Si rammenta di controllare l’integrità del documento, che sia completo di tutte le pagine e del timbro di registrazione.

L’iter da seguire, da parte dell’organo direttivo dell’associazione, per coloro che non avevano adottato lo statuto tipo fib è il seguente:

  • Esame dell’attuale statuto
  • Predisposizione di nuova bozza
  • Il Consiglio direttivo verificherà la bozza del nuovo statuto, facendo attenzione all’inserimento delle clausole obbligatorie introdotte dal decreto legislativo e precisamente:
  • per l’oggetto sociale (di solito presente nell’art. 2-3 dello statuto alla voce Scopo e Oggetto sociale) “l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica
  • La possibilità di svolgere (di solito presente nell’art. 2-3 dello statuto alla voce Scopo e Oggetto sociale) “attività diverse da quelle principali che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali
  • Inserimento della clausola per cui è fatto divieto agli amministratori ( 13 o successivo Consiglio Direttivo)di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e ove paralimpici, riconosciuti dal CIP”
  • Per quello che riguarda l’assenza di fine di lucro verificare la clausola di divieto di distribuzione indiretta di utili, (art. 22 Patrimonio o successivo)è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
  • Convocazione dell’assemblea straordinaria dei soci mettendo espressamente come punto all’ordine del giorno:

ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO

LEGISLATIVO N. 36/2021”

Modifica degli art. n° ......... dello statuto sociale

Infine, l’assemblea delibererà il nuovo testo che dovrà essere depositato e registrato presso l’agenzia delle entrate competente territorialmente senza dover incorrere al pagamento della tassa di registro.

Si consiglia in ogni caso di rivolgersi ad un consulente di fiducia per le opportune verifiche e conformità alle normative vigenti.

Anche in questo caso, una copia dello statuto debitamente registrato dovrà essere inviata tramite e-mail al seguente indirizzo statuti@federbocce.it.

Per le SSD, l’organo promotore sarà il Consiglio d’amministrazione o l’Amministratore unico e l’atto dovrà essere redatto da un notaio con i relativi oneri e imposte da pagare.

Per le ASD APS che hanno già modificato il proprio statuto, adeguandolo alla riforma del terzo settore, dovrà inviare copia debitamente registrata sempre all’ indirizzo e-mail: statuti@federbocce.it per verificare la conformità dello stesso. 

Qualora le ASD decidessero di fare ex novo lo statuto, incorrendo però al pagamento delle tasse e imposte di registro, sono stati predisposti dei fac-simile di statuto da poter utilizzare, che alleghiamo alla presente circolare, dove sono state inserite tutte le modifiche previste dalla riforma.

La Federazione provvederà al controllo della documentazione ed al caricamento degli statuti delle proprie società affiliate sul portale del Registro del Dipartimento per lo Sport.

L’ufficio competente è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, comunicando possibilmente tramite e-mail all’indirizzo tesseramento@federbocce.it


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