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In data 28 febbraio è stato convertito in legge il D.L. 30/12/2023, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, con entrata in vigore dal 29 febbraio 2024, che contiene anche alcune novità legate al mondo sportivo dilettantistico.

Il Decreto Milleproroghe, che, all’art 14 comma 2-quater, prevede che “ Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte”.

In particolare, di seguito sono ad evidenziare le novità che riguardano i “premi” versati in occasione di manifestazioni sportive, di cui al comma 6 quater dell’art. 36 del D.lgs 36/29021.

Dal 1° luglio 2023, infatti, le somme versate a propri tesserati, tecnici o atleti che operano nel’area del dilettantismo (non anche quindi ad esempio i dirigenti)

➢ per risultati ottenuti in competizioni
➢ o per partecipazioni a raduni di squadre nazionali

da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del DPR 600/73, senza limite di importo.

Significa che l’importo è soggetto a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con facoltà di rivalsa) del 20%; ritenuta alla fonte sta a significare che il premio non farà cumulo con altri redditi posseduti dal percipiente, mentre la facoltà di rivalsa prevede che l’ente che eroga il premio potrà scegliere se pagare il premio lordo o erogare solo il netto, e trattenere quindi l’importo della ritenuta.

Per effetto del Decreto Milleproroghe, dal 29 febbraio 2024 e fino al 31/12/2024, il singolo ente (Federazione/ASD/SSD) può pagare premi ad un atleta, senza quindi ritenute, fino ad € 300 in un anno solare (regime di cassa);

Se eccede tale limite tutto l’importo erogato nell’anno dallo stesso ente sarà soggetto a ritenuta.

Entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del Premio, qualora lo stesso superi i 300€, andrà versata la ritenuta, anche cumulativamente per più premi, con modello F24 (codice tributo 1047).

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